È tempo di novità: ecco che cosa cambia nelle direttive del Ministero

Abbiamo raccolto le cinque principali novità che emergono dal decreto del Ministero dei Trasporti del 6 aprile 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2017.

novità-ministeriali-italia

 1 – Obbligo di peso per container e casse mobili

Il Ministero ha introdotto l’obbligo di consegnare la dichiarazione di peso all’autotrasportatore che porta un container o una cassa mobile. Lo speditore che affida un container o una cassa mobile deve perciò consegnare una dichiarazione che indichi il peso complessivo dell’unità di carico al vettore.

L’autotrasportatore dovrà quindi mettere a disposizione delle autorità tutta la documentazione sul peso che lo speditore gli ha fornito. Tuttavia, queste nuove indicazioni non sono ancora in vigore in quanto non è ancora stato stabilito attraverso quali documenti completare queste dichiarazioni e quali informazioni dovranno contenere.

2 – Entro il 2021 pesa obbligatoria sui camion

Il Ministero ha imposto nuove normative per contrastare il sovraccarico nei veicoli industriali.

I veicoli dovranno essere dotati di un sistema di pesatura certificato capace di inviare il peso complessivo anche con il mezzo in marcia, sia all’autista che alle autorità. Saranno inoltre posti nelle autostrade altri sistemi di pesatura certificati. I requisiti minimi per i controlli saranno imposti successivamente dal Ministero.

3 – Camion più lunghi e pesanti per trasporto intermodale

Un altro provvedimento introdotto riguarda la possibilità, per quei veicoli industriali che trasportano container da 45 piedi, di aumentare la loro lunghezza e la loro massa complessiva.

Questa iniziativa da parte del Ministero va letta in funzione del tentativo di favorire il trasporto intermodale di container (o casse mobili) da 45 piedi, andando a consentire un aumento di 15 centimetri della lunghezza massima consentita ai veicoli industriali che li trasportano. Per poterlo fare, sarà necessario che la cabina abbia una profilatura aereodinamica.

Per quanto riguarda la massa complessiva, le modifiche interessano due distinte categorie: da un lato i trattori a due assi che agganciano un semirimorchio a tre assi, la cui massa complessiva potrà essere di 42 tonnellate. Dall’altro, i trattori a tre assi con semirimorchio a due o tre assi, che potranno avere una massa complessiva di 44 tonnellate.

4 – Ministero chiarisce il concetto di trasporto intermodale

La nuova definizione sottolinea ulteriormente la distinzione vigente tra il trasporto intermodale e quello combinato.

Per trasporto intermodale si intende un trasporto che deve avvenire su ferrovia o mare per almeno 100 km in linea d’aria, senza superare i 150 km per quanto riguarda il trasporto stradale iniziale o finale. In certe condizioni, specialmente per quanto riguarda l’intermodalità che prevede l’utilizzo di vie navigabili interne, i limiti possono essere superati.

5 – Camion più lunghi e pesanti se riducono l’inquinamento

Il Decreto del Ministero dei Trasporti, infine, recepisce le modifiche comunitarie e permette l’omologazione di automezzi più lunghi e pesanti, a patto che essi soddisfino determinati requisiti. L’aumento di dimensioni non deve comportare una maggiore portata utile del camion, ma deve avere uno scopo puramente aereodinamico o deve essere fatto in funzione di compensare la maggiore tara causata dai sistemi che riducono le emissioni inquinanti.

È consentita l’installazione di profili aereodinamici nella parte anteriore della cabina o di alette in quella posteriore del vano di carico o del rimorchio. La tolleranza massima consentita, nel caso in cui il veicolo abbia sistemi di trazione alternativi (come l’ibrido, l’elettrico, il gas naturale o l’idrogeno), sarà di una tonnellata.

Deja una respuesta