Legge Macron e legislazione italiana a confronto: cosa cambia per il settore?

Le politiche protezionistiche che si stanno sviluppando in Europa sotto forma di leggi che incidono sul salario minimo di autotrasportatori in movimento, fanno sí che facciamo luce sulle novità legislative introdotte sia in Italia che in Francia. Per questo abbiamo chiesto allo Studio legale Callipari, a Golia di Infogestweb ed al Dr. Sergio Antonacci del Centro Studi Europeo dell’ Autotrasporto di aiutarci a comprendere in cosa consiste la legge italiana.

La legge italiana sul salario minimo è come la Legge Macròn?

Nonostante siano pochi quelli che ancora non ne sono a conoscenza, ricordiamo che la Legge Macròn, in vigore dallo scorso 1 luglio, riguarda tutte quelle aziende di trasporto non residenti in Francia che muovono autotrasportatori sul territorio francese per trasporto internazionale  con partenza o destinazione in Francia o con operazioni di cabotaggio (escludendo il trasporto di transito).

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Dalla sua entrata in vigore, la Legge Macròn ha  comportato una serie di obblighi per le aziende che effettuano trasporto internazionale in Francia, tra i quali si stipula la necessità di compilare il certificato di trasferta, oltre a nominare un rappresentante legale nel paese.

In Italia, il prossimo 26 dicembre entrerà in vigore il Decreto Legislativo 136/2016, che riguarda tutti i settori e che esigerà a tutti i trasportatori stranieri che realizzino  operazioni di cabotaggio in Italia il pagamento a tutti i conducenti in trasferta del salario minimo italiano (anche se in Italia non esiste un salario minimo interprofessionale, esiste un salario minimo convenzionale per il trasporto e la logistica di 11 euro all’ora).

Proprio come con la normativa francese, con questa legge si cerca di prevenire il dumping sociale, cioè che lavoratori di altri Paesi UE lavorino in Italia con la tutela e gli stipendi dei propri paesi di origine, creando in questo modo una  concorrenza sleale alle aziende italiane.

Chi riguarda il decreto 136/2016? 

Il decreto italiano si applica alle aziende stabilite in altri Stati membri dell’UE e che, nell’ambito della prestazione di servizi, distaccano in Italia uno o più lavoratori a favore di un’altra azienda.

Al momento il nuovo regolamento interessa solamente le operazioni di cabotaggio e il distacco dei lavoratori, è invece esclusa la semplice trasferta dove viene temporaneamente richiesto al lavoratore di prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla anche all’estero (si tratta della sede di lavoro indicata nel contratto di lavoro).

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La comunicazione dovrà prevedere le seguenti informazioni:

  • Dati dell’azienda e del lavoratore in distacco
  • Data di inizio e fine del distacco
  • Luogo della prestazione del servizio
  • Tipo di servizio
  • Dati e indirizzo dell’azienda appaltante
  • Numero di autorizzazione dell’esercizio dell’attività di fornitura, in caso di fornitura transnazionale dove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello stato di stabilimento.

Una similitudine con la legge francese è che l’inadempimento degli obblighi da parte delle aziende di trasporto implicherà l’applicazione di sanzioni amministrative, che nel caso dell’Italia oscilleranno tra i 150 ed i 500 euro per ogni lavoratore interessato.

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